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I.C.I.

 

 

Imposta Comunale sugli Immobili

 

 

 

  

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Aliquota

 

 5,5 per mille abitazione principale immobile classificato in cat. A/8 e relative pertinenze
 5,5 per mille altre categorie di immobili

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Detrazione

 

103,29

 

in rapporto annuo e per abitazione principale

come previsto dalla legge finanziaria.

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Dichiarazione di variazione (art. 10)

 

 

 

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per i fabbricati e per i terreni.
 
  1. L’obbligo di dichiarazione permane per le ipotesi di riduzione, di esenzione e per i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3–bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 463.
 
  1. L’obbligo della dichiarazione ICI permane altresì per gli immobili la cui rendita catastale o reddito dominicale non siano registrati in Catasto e per gli immobili registrati in Catasto per i quali non vi sia corrispondenza con l’effettivo uso o destinazione.

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Scadenze e versamento (art. 8)

 

Effettuare il versamento sul conto corrente:

 

n. 88652276

 

intestato a:


 Equitalia Esatri SpA

Vermezzo - Mi - I.C.I.

 

 


 Scadenze

  1. Acconto: Versamento equivalente al 50% dell'imposta annua entro il 16 giugno.
  2. Saldo: Versamento equivalente al 50% dell'imposta annua entro il 16 dicembre (per il 2007: 17 dicembre).
  3. Unico: Versamento dell'imposta annua entro il 16 giugno.

ATTENZIONE: l'art. 18 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) ha modificato la disciplina dei versamenti Ici sostituendo il comma 2 dell'art. 10 D.Lgs. 30/12/92 n. 504 che recita testualmente: "I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata."

 

NON SI PROCEDE AL VERSAMENTO QUANDO IL TOTALE DOVUTO E' INFERIORE O PARI A € 5,00.

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Agevolazioni previste dall'amministrazione comunale

 

Sono confermate le agevolazioni previste dal Regolamento approvato con atto di Consiglio n. 8 del 21.03.2007.

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Su cosa si paga l'ICI

 

L'imposta è dovuta per il possesso di immobili posti sul territorio comunale:

  • Fabbricati
  • Aree fabbricabili
  • Terreni agricoli

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Chi deve pagare l'ICI

 

  • il proprietario dell'immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, ecc.

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La base per il calcolo

 

  • Per i Fabbricati: la base imponibile dell'imposta è il valore catastale determinato applicando i coefficienti di moltiplicazione sulla rendita catastale aumentata del 5%.
  • Per le Aree Fabbricabili: il valore di riferimento è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
  • Per i Terreni Agricoli: valore base di riferimento è il reddito dominicale (aumentato del 25%).

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Maggiori informazioni 

 

Per maggiori informazioni, ritiro e consegna modulistica rivolgersi a:

 

Uffici comunali - Servizio Tributi

Piazza Comunale, 4

 

 


Orari

 

Giorni della settimana

dalle

alle

Dal lunedì al venerdì

09.00

12.00

Mercoledì e giovedì

17.00

18.00

 

Contatti 

 

Tel. 02.9440301 int. 5

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Il collegamento al file della denuncia, in formato Word, è riportato nella parte alta di questa pagina. La denuncia può essere scaricata via internet, compilata e consegnata presso gli Uffici Comunali oppure rispedita via internet all'indirizzo:

 

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